La Distribuzione e Degustazione di Bevande negli Eventi: Normative, Adempimenti e Opportunità

L'organizzazione di eventi che includono la distribuzione e la degustazione di bevande, specialmente alcoliche, è un'attività complessa che richiede un'attenta considerazione degli aspetti normativi, fiscali e igienico-sanitari. Dalle normative che regolano la vendita diretta da parte degli agricoltori alla costituzione di consorzi di tutela per le bevande spiritose, fino agli adempimenti specifici per fiere ed eventi, il quadro è articolato e in continua evoluzione. Questo articolo si propone di analizzare in dettaglio le diverse sfaccettature di questo settore, offrendo una panoramica completa per operatori, organizzatori di eventi e produttori.

Agricoltori e Vendita Diretta: Nuove Opportunità di Somministrazione

La Legge di Bilancio 2018 ha rappresentato un punto di svolta per gli operatori agricoli, estendendo la portata della vendita diretta e introducendo la possibilità di svolgere attività di somministrazione non assistita di prodotti agricoli. Questa innovazione consente agli imprenditori agricoli di utilizzare qualsiasi bene mobile, anche registrato, a condizione che sia idoneo dal punto di vista igienico-sanitario per la vendita e la somministrazione di prodotti agricoli e agroalimentari. L'introduzione di strutture mobili amplia ulteriormente il raggio d'azione, permettendo una maggiore flessibilità nella distribuzione.

Struttura mobile per vendita agricola

Dal punto di vista fiscale, tali attività vengono qualificate come cessioni di beni. Se i prodotti venduti e consumati rientrano nell'elenco stabilito dal D.M. 13 febbraio 2015, le relative cessioni sono riconducibili al reddito agrario. Per quanto riguarda l'IVA, se i beni ceduti rientrano nella tabella A, parte prima del D.P.R. 633/1972, è possibile applicare il regime speciale IVA. Qualora i beni oggetto di vendita diretta o consumo immediato non siano inclusi nell'elenco del D.M. del 13 febbraio 2015, è necessario valutare l'assoggettabilità alla tassazione forfettaria di cui all'art. 1, comma 107, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. È importante notare che i prodotti cotti non possono essere oggetto di consumo immediato secondo la normativa e la prassi vigente. Pertanto, prodotti come panini con salsiccia cotta difficilmente rientreranno nel reddito agrario, anche se pane e salsiccia sono inseriti nell'elenco del D.M.

Tutela delle Bevande Spiritose: I Consorzi di Tutela

Un passo significativo per la valorizzazione e la protezione delle eccellenze italiane nel settore delle bevande spiritose è stato compiuto con l'adozione del Regolamento per la Costituzione dei Consorzi di Tutela da parte del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF). Questo provvedimento, atteso dal 2016, mira a tutelare le indicazioni geografiche da abusi, atti di concorrenza sleale e contraffazioni.

AssoDistil e il Consorzio Nazionale Grappa plaudono a questa iniziativa, sottolineando l'importanza di questo strumento per la promozione e la salvaguardia dei diritti degli operatori. I consorzi avranno il compito di fornire assistenza tecnica e garantire una stretta collaborazione per proteggere le indicazioni geografiche, operando in tutte le sedi giudiziarie e amministrative.

Sebastiano Giovanni Caffo, Presidente del Consorzio Nazionale Grappa, evidenzia come questo risultato darà maggiore slancio al distillato di bandiera, meritevole di giusta visibilità sui mercati internazionali. Cesare Mazzetti, Presidente del Comitato Acquaviti di AssoDistil, sottolinea come l'associazione si sia fatta portatrice dell'esigenza di equiparare le funzioni dei consorzi di bevande spiritose a quelle dei consorzi di tutela dei vini e del settore agroalimentare, esprimendo soddisfazione per l'attuazione di questo importante passo da parte dell'attuale Governo. Sandro Cobror, direttore di AssoDistil, conclude affermando che "questo non è un traguardo, ma un importante punto di partenza indispensabile per costruire un nuovo percorso di successo".

Simbolo di grappa italiana

Adempimenti Fiscali per Fiere ed Eventi all'Estero

L'invio di vino e bevande alcoliche all'estero per fiere o altre manifestazioni, dove è prevista la vendita o la degustazione gratuita, comporta specifiche procedure in materia di IVA e accise.

Fiere in altri Paesi UE

Le procedure per le fiere in altri Paesi dell'Unione Europea si basano su una rigida interpretazione delle norme IVA vigenti. Potrebbe essere possibile, almeno per la distribuzione/degustazione gratuita in loco, ottenere soluzioni meno rigide dalle competenti Autorità fiscali estere, ma è sempre bene condurre una verifica preventiva caso per caso.

La procedura generale prevede che l'impresa italiana, prima dell'invio della merce, debba individuare un deposito accise o un destinatario registrato nel Paese di destinazione. Successivamente, è necessario aprire una posizione IVA nel Paese della fiera, per identificazione diretta o tramite rappresentante fiscale.

Al momento dello spostamento della merce dall'Italia all'estero:

  • Ai fini IVA: viene emessa fattura di cessione dalla posizione IVA italiana a quella estera, per il costo della merce trasferita. L'operazione è non imponibile ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c), del Dl n. 331/1993, e viene presentato il modello Intra 1 bis. La fattura viene trasmessa allo SDI con il codice destinatario dell'impresa italiana.
  • Ai fini delle accise: viene emesso il documento MVV (se piccolo produttore) o DAA telematico (se depositario autorizzato) sul deposito fiscale estero/destinatario registrato. In caso di commerciante privo di deposito fiscale, emette il documento e-DAS unionale nei confronti del destinatario certificato del Paese UE della fiera.

All'atto della vendita dei prodotti ai clienti:

  • Se la normativa del Paese estero prevede l'obbligo di emissione della fattura, questa dovrà indicare il corrispettivo, l'accisa relativa alla merce venduta, la base imponibile ai fini IVA locale (corrispettivo + accisa), l'aliquota e l'importo dell'IVA locale, salvo procedure di reverse charge.
  • In caso contrario, l'importo complessivo dell'operazione sarà oggetto di altri adempimenti previsti dalla normativa estera (ricevuta, scontrino, registrazione corrispettivi, ecc.).
  • Se la merce viene ceduta o somministrata a titolo gratuito, l'impresa italiana deve comunque rendersi debitrice dell'IVA e dell'accisa del Paese estero di consumo.

Per la merce riportata in Italia:

  • Ai fini IVA italiana: viene emessa nota di credito per operazione non imponibile (art. 41/2/c Dl n. 331/1993) e presentato il modello Intra 1 ter. I dati della nota di variazione vengono trasmessi allo SDI.
  • Ai fini delle accise: si opera lo spostamento dal deposito fiscale estero all'impresa italiana, seguendo la procedura per il ricevimento di beni soggetti ad accisa provenienti da altro Paese UE.

È importante notare che alcuni Paesi UE potrebbero richiedere l'emissione di una fattura di trasferimento dalla posizione IVA italiana a quella estera solo per la merce venduta. In tal caso, al momento del trasferimento della merce dall'Italia alla fiera, si esegue un'annotazione sul registro di carico/scarico. Per la merce venduta, viene emessa fattura ai singoli clienti con scarico simultaneo del registro. Per la merce ritornata in Italia, si esegue l'annotazione di scarico nel registro.

Fiere in Paesi extra UE

Per le fiere in Paesi extra UE, la procedura prevede:

  • Dichiarazione della merce per l'esportazione definitiva dall'Italia, sulla base di una lista valorizzata.
  • Ai fini delle accise, si espleta la procedura prevista per le cessioni all'esportazione a titolo oneroso.
  • Dichiarazione della merce per l'importazione definitiva nel Paese estero.

In questi casi, se nel Paese estero è in vigore un'imposta sugli scambi simile all'IVA, l'impresa italiana dovrà presumibilmente identificarsi ai fini IVA nel Paese estero per recuperare l'IVA sull'importazione e applicarla sulle vendite locali.

In alternativa all'esportazione/importazione definitiva, l'impresa italiana può optare per la procedura di esportazione temporanea dall'Italia e importazione temporanea nel Paese estero. Tuttavia, per i prodotti alimentari, non è possibile ricorrere alla procedura del carnet ATA.

Per la merce venduta o distribuita gratuitamente in loco in Paesi extra UE, l'IVA italiana non è dovuta ai sensi dell'art. 7-bis e 7-quater, lettera a), del Dpr n. 633/1972.

Somministrazione di Alimenti e Bevande in Eventi Occasionali

La somministrazione di alimenti e bevande in eventi, specialmente se la partecipazione ha un costo generale, solleva interrogativi specifici. Sebbene questa casistica viva in un "limbo" normativo, la prassi suggerisce un'astuzia: far rientrare il costo del pasto all'interno della quota di partecipazione all'evento, dichiarando la somministrazione come "offerta" e non "pagata" separatamente.

Normative sull'organizzazione di eventi speciali nei bar

Per somministrare alimenti e bevande ai soli soci/tesserati, è necessario che l'Associazione sia affiliata a EPS Nazionali e presenti la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune. Per somministrare a non soci/non tesserati, è richiesta una licenza temporanea comunale, anch'essa ottenibile tramite SCIA.

Gli obblighi igienico-sanitari sono generalmente a carico dell'azienda scelta per la somministrazione. Tuttavia, chi organizza l'evento deve assicurarsi che l'attrezzatura utilizzata e il personale addetto rispettino le norme igienico-sanitarie locali, che possono variare significativamente. I locali di preparazione devono essere a norma, dotati di servizi igienici e spogliatoi per il personale. Le attrezzature devono essere adeguate (frigoriferi con termometri, banconi in acciaio inox, cappe aspiranti, ecc.) e il personale deve rispettare precise prescrizioni igieniche (uso di guanti, copricapo, mascherine, ecc.).

È fondamentale sapere che non tutti i cibi prodotti in casa possono essere somministrati a terzi. In particolare, sono vietati alimenti di origine animale non trasformati (carne, latte, uova, pesce, ecc.). Possono essere prodotti per la somministrazione alimenti come gastronomia, pasticceria, prodotti da forno. I locali di produzione domestica richiedono requisiti specifici, come una cucina separata o, previa valutazione dell'ASL, uno spazio attrezzato all'interno della cucina di casa. È necessario implementare procedure di gestione della sicurezza alimentare basate sui principi HACCP e garantire un'etichettatura a norma di legge.

Attenzione: la somministrazione di bevande con contenuto alcolico superiore al 21% del volume è vietata in impianti sportivi, fiere e complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante durante manifestazioni sportive e musicali all'aperto.

Un'azienda non alimentare che organizza un evento con somministrazione di alimenti e bevande, anche se non a scopo di lucro e avvalendosi di catering, necessita comunque di SCIA temporanea e Manuale di Autocontrollo. L'operatore del settore alimentare di riferimento assume la responsabilità degli obblighi di igiene e sicurezza, inclusa la registrazione dell'attività (notifica sanitaria tramite SCIA), la rintracciabilità dei prodotti e il rispetto dei requisiti igienici generali con un piano di autocontrollo basato sull'HACCP. È consigliabile confrontarsi con l'ASL territorialmente competente per individuare modalità di attuazione semplificate, compatibili con la natura occasionale dell'iniziativa.

Nella Regione Veneto, la delibera della Giunta regionale n. 1248/2017 prevede l'esclusione dal campo di applicazione dei regolamenti europei per le attività di manipolazione, preparazione, conservazione e distribuzione di alimenti da parte di privati nell'ambito di iniziative estemporanee occasionali, se gli alimenti sono preparati sul posto o "in casa" e destinati a una cerchia ristretta di persone. Tuttavia, questa esenzione potrebbe non applicarsi a eventi riconducibili a una realtà imprenditoriale.

Degustazioni Gratuite e Vendita di Bottiglie: Implicazioni Fiscali

Un imprenditore vitivinicolo che organizza un evento di degustazioni gratuite in cantina e distribuzione di bottiglie in omaggio per promuovere i propri vini si confronta con questioni relative all'IVA.

Per degustazione gratuita, si intende un procedimento tecnico finalizzato a determinare le caratteristiche organolettiche del vino. Queste degustazioni gratuite non costituiscono fiscalmente cessione di beni, ma sono considerate prestazioni di servizi. Saranno quindi soggette ad IVA qualora il valore unitario non sia inferiore a € 25,81, con applicazione dell'aliquota agevolata al 10% (come per la somministrazione di alimenti e bevande per consumo sul posto).

La consegna gratuita di bottiglie di vino, invece, potrebbe rientrare in un'operazione commerciale. In linea di principio, tutte le cessioni gratuite la cui produzione o commercio rientra nell'attività tipica dell'impresa sono soggette ad IVA, salvo che si tratti di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati. La differenza tra omaggi e campionature gratuite risiede nell'obiettivo: gli omaggi promuovono l'immagine generale dell'azienda, mentre le campionature mirano alla conoscenza del prodotto per incentivarne le vendite.

Pertanto, la cessione gratuita di bottiglie è soggetta ad IVA, a meno che non rientri nella definizione di campione gratuito regolarmente contrassegnato e di valore esiguo. Il "modico valore" è da intendersi secondo usi commerciali, e la quantità di prodotti indicati è significativa (ad esempio, due o tre bottiglie per tipo di vino).

In sintesi, l'IVA sarà dovuta:

  • Al 10% se la degustazione supera l'importo di € 25,81.
  • Al 22% per le bottiglie di vino che non sono di modico valore e non appositamente contrassegnate.

Bicchieri di vino in degustazione

Enti non Commerciali e Somministrazione di Alimenti e Bevande

Gli enti non commerciali godono di alcune semplificazioni rispetto alla normale disciplina imprenditoriale alimentare, ma le deroghe sono limitate a tutela della salute e sicurezza pubblica. Il Regolamento Europeo n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari esclude dalla propria applicazione la produzione primaria per uso domestico privato e la preparazione domestica di alimenti destinati al consumo privato. Tuttavia, queste deroghe non risultano applicabili alla preparazione o fornitura effettuata dagli enti non commerciali.

La normativa europea si riferisce a un' "impresa" interpretata non solo in base all'economicità della gestione, ma anche a una "certa continuità delle attività e un certo grado di organizzazione". La normativa nazionale definisce la "somministrazione" come "vendita per il consumo" sul posto.

In generale, non è necessaria autorizzazione/SCIA per casi di somministrazione gratuita, sia in eventi temporanei-occasionali che in attività continuative, purché si consultino preventivamente le autorità locali in caso di dubbio.

Per le associazioni di promozione sociale con finalità assistenziali riconosciute, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci presso le sedi istituzionali non è ritenuta commerciale, purché sia strettamente correlata alle attività istituzionali. Il D.Lgs. 147/2012 ha eliminato l'obbligo dei requisiti professionali per la somministrazione in luoghi non aperti al pubblico, come i circoli privati.

Gli enti del Terzo settore, in occasione di eventi o manifestazioni, possono somministrare alimenti e bevande previa segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004. Le organizzazioni di volontariato e gli enti filantropici sono soggetti a specifici obblighi di rintracciabilità e formazione degli addetti.

Il criterio distintivo per la somministrazione da parte di enti non commerciali risiede nella gestione di un evento aperto al pubblico, che a rigore non è effettuata da semplici privati consumatori.

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